Associazione forense nazionale

Avvocatura e Famiglia

Associazione forense nazionale attiva nei settori di elezione del diritto della persona umana, delle relazioni familiari, delle successioni.

L’Associazione
Avvocatura e Famiglia - Associazione Forense

Avvocatura e Famiglia costituisce associazione forense tra avvocati esercenti la libera attività professionale, nei settori di elezione del diritto della persona umana, delle relazioni familiari, delle successioni, del diritto penale sostanziale e processuale che riguarda sempre la persona e la famiglia, delle sedi di soluzione alternativa delle controversie di settore, nella cornice segnata dal diritto privato, del diritto pubblico, di quello comunitario ed internazionale, del diritto processuale civile.

L’attività istituzionale di Avvocatura e Famiglia è dedita allo studio, all’approfondimento, alla ricerca formativa nei settori di elezione, al sostegno ed alla rappresentanza degli associati, ispirata alla diffusione della cultura della giurisdizione, della deontologia professionale ed alla promozione della specializzazione degli avvocati.

Avvocatura e Famiglia garantisce la più ampia facoltà di espressione del pensiero del singolo associato.

Avvocatura e Famiglia nella formazione della volontà collettiva è retta dal principio democratico, rifuggendo da ogni “verticismo”, e secondo spirito di collaborazione, unità e solidarietà.

Iscrizioni all’Associazione per l’anno 2026

I soci e chiunque ne abbia interesse possono scaricare il modulo di iscrizione, compilarlo e contattare il presidente della sezione territoriale più vicina oppure la sede nazionale.

Speciale congressuale

Congresso Nazionale 2026

In attesa della registrazione audio-video integrale dell’Evento

Congresso Nazionale Ancona – Portonovo, 2 e 3 ottobre 2026

Introduzione

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Buongiorno e benvenuti a tutti!

E’ con autentico piacere che vi do il benvenuto a questo nostro momento di riflessione e confronto, davvero rilevante per questa Associazione, dedicato a tre questioni salienti sulle quali faremo il punto e cercheremo di intravedere le prospettive.

Una pausa che reputo in primo luogo meritata in questo momento storico così infelice che riflette negatività non trascurabili anche per i giuristi e per quelli dediti al settore del diritto sostanziale e processuale inerente la persona umana e la famiglia in particolare.

Il mio tentativo di sintetizzare questo nostro mondo mi sembra oggi di poterlo assolvere semplicemente descrivendo quello che quotidianamente constatiamo: “nessuno ascolta più l’altro”! Tutti alzano il tono della voce a volte addirittura con segni di rabbia! Anche quando sembrano ascoltare in realtà seguono un loro pensiero autoreferenziale con tratti anche narcisistici, il cui scopo autentico è tentare di imporre il proprio punto di vista ad ogni costo contribuendo così a creare un clima confusivo di grande incertezza.

Se ci riflettiamo un attimo questo clima è l’esatta stridente contraddizione del nostro sentire tramandatoci dai padri: il confronto del pensiero e delle idee come il bene sociale più prezioso, o meglio, il solo capace a far progredire una organizzazione sociale tesa all’armonia ed al bene comune. In sostanza, contraddice il senso di Giustizia più nobile a noi del mondo occidentale noto, secondo cui l’accertamento dei veri fatti è l’inalienabile presupposto per poter infine districare e dirimere i torti e le ragioni; per quanto l’umana Giustizia è in principio fallibile, questo postulato sembra offuscato seriamente da recenti riforme processuali frettolose e per certi aspetti persino umanamente insostenibili proprio per gli attori di questo confronto che ogni giorno si consuma nelle sedi giurisdizionali.

Non c’è difatti avvocato e non c’è similarmente magistrato che non lamenti preoccupazione, stress, e persino ansia1, tutti “malanni” che contraddicono l’essenza della giurisdizione, fondata sulla pacatezza e la serenità emotiva; ma anche su una razionale o, se volete, ragionevole, certezza delle norme e della loro sicura interpretazione, in modo da garantire quella basilare prevedibilità di massima dell’esito che potrà o meno avere una qualsivoglia lite tra singoli.

Essenza della giurisdizione che dovrebbe anche vedere un autentico contraddittorio, cioè tra presenti, e non dietro il paravento di sistemi di scrittura ad ostensione telematica che impedisce ogni diritto di reciproca replica e precisazione: il Ministro della Giustizia aveva promesso pubblicamente, più volte e da tempo, una iniziativa tesa all’ “aggiustamento” o comunque ad una limitazione dell’art. 127-ter c.p.c.2, - salvo che le parti richiedano espressamente una tale celebrazione dell’udienza -, ma siamo ancora qui a ricordarcene frustrati!

Stamattina però, dopo il noto responso della Corte delle leggi3 che ha dichiarato conforme a Costituzione un termine processuale di giorni cinque, persino ove ridotto a metà, contraddicendo anche se stessa nei molti responsi precedenti (giorni dieci liberi come termine per poter utilmente svolgere una qualsivoglia attività difensiva), seppur personalmente sono ben lontano da spirito di rassegnazione, non intendo percorrere neppure per un secondo il sentiero del “pessimismo cosmico” che su queste colline limitrofe si dice abbia animato (nonostante autorevoli letterati danno e a buona ragione una ben diversa lettura) il nostro filosofo de “L’Infinito”, perciò questi cenni sono per qui e ora sufficienti a segnare lo stato d’animo oramai diffusosi in tutti noi.

Diversamente, come dicevo, con spirito vivace più vicino a note rossiniane nate su colline più a nord di questa nostra terra, mi preme invece indicare il perché di questa nostra pausa di riflessione, in questo luogo dalle meraviglie naturalistiche e che trasuda storia, come la sua ideazione, secondo metodo tradizionale incentrato sul confronto delle diverse opinioni e sensibilità, anche prospettiche.

Per chi come noi si è speso nel “miraggio” della specializzazione forense, corrispondente peraltro ad intenti profondi della c.d. Riforma Cartabia, vieppiù sentiti proprio in questo nostro settore d’elezione, passati sotto l’oramai famoso slogan, c.d. delle tre gambe:

un unico rito ed un solo tribunale, specializzato

è avvilente constatare che tutto sia in sostanza “evaporato” come “neve al sole”, è vero che questo esito venne prontamente segnalato, proprio da chi vi parla, come razionalmente probabile, in assoluta solitudine di pensiero analitico4, ma questo “treno sul binario morto” non può rimanere in stazione: si corregga quel che c’è da correggere, ma rimettiamolo in moto!

Oggi, la specializzazione, nonostante le molte disposizioni incidenti anche in capo al ceto forense, sembra pudicamente se non archiviata in sostanza, ad esser ottimisti e si licet, “snobbata”.

Tuttavia, la specializzazione cammina a testa alta sulle gambe delle molte persone che operano in questo settore d’elezione e mi pare chiaro in tutti noi qui riuniti, in alcuni quale frutto di anni ed anni di dedizione, di studio appassionato, e non solo per il diritto!

Non credo di esagerare dicendo che nessuno in questa sala dubita che il nostro settore di elezione è il più complesso, inesauribile e interdisciplinare ad oggi conosciuto, presuppone molti saperi, molte abilità non esclusa quella comunicativa, e moltissime doti umane.

Siamo infatti noi che diamo l’impronta iniziale al singolo caso che ci si presenta di volta in volta e così facendo segniamo il potenziale destino esistenziale di persone umane, nei loro diritti inalienabili, con i severi pericoli a noi tutti noti, che mi pare esatto sintetizzare nella dizione del potenziale “costo umano della soluzione contenziosa”, troppo spessso distruttiva delle relazioni attinenti all’umana affettività e di quelle attinenti alla trasmissione della vita in particolare.

In troppi casi i vincoli deontologici5 paiono come tamquam non esset, ed alla prudenza razionalmente meditata, secondo responsabilità sociale in primo luogo, si sostituisce la logica del vincitore e del vinto, già nel rito ordinario caritatevolmente definito dal nostro codice “soccombente”.

Anche nella formazione forense e di quella dei magistrati sembrano emergere modelli nuovi tesi più alla soluzione di micro questioni, in genere processuali ahinoi, piuttosto che alle tradizionali solide basi per linee valoriali generali, che meglio rendono capaci ad affrontare la risoluzione di tutte le questioni, anche le più astruse.

Siamo circondati da un numero di eventi formativi, che non sembrano seguire un disegno o, se volete, un percorso razionale e la cui qualità peraltro non ha sufficiente verifica scientifica, come siamo oramai circondati da nuove tecnologie anche di c.d. intelligenza artificiale prive di certificazione qualitativa minima.

Mi pare di non errare che soprattutto le nuove generazioni, anche per ovvi motivi di crescita in mezzo all’informatica, si affidano quotidianamente all’IA, finendo per reputare lo studio e l’aggiornamento costante un metodo obsoleto, affermando oramai in coro “io studierò solo quando mi si presenteranno professionalmente le questioni”, con l’incredibile risultato che proprio quando gli si presenteranno non sarà pronto a dare un responso di impostazione e soluzione degno di questo nome!

Ecco, noi oggi siamo qui con l’ambizione di riflettere insieme con l’intervento generoso di illustri relatori di indiscussa maturità scientifica e professionale, ai quali siamo davvero grati, su singoli temi selezionati siccome particolarmente ardui anche per effetto delle recenti riforme o dei nuovi indirizzi giurisprudenziali, per aggiungere, ognuno di noi, quei tasselli e quelle argomentazioni che certo saremo in grado di cogliere ed apprezzare, portandole poi con noi nei nostri studi e nelle nostre aule.

Insomma, nel panorama che ci circonda cercheremo oggi, domani e qui, di concretizzare questo obiettivo, che in realtà mi appare piuttosto ambizioso, l’unico in grado di renderci almeno maggiormente consapevoli, non solo del dove e perché siamo giunti al punto odierno sui singoli temi e questioni, ma delle prospettive che si possono cogliere all’orizzonte, se volete un acuto rossiniano che intende in primo luogo scacciare proprio quei sentimenti di frustrazione e delusione diffusa ai quali ho cennato all’inizio!

Con ciò mi taccio essendo il tempo prezioso, ringraziando vivamente tutte le autorità presenti, i magistrati che con entusiasmo hanno inteso partecipare a questo comune percorso (invero già emerso nell’ambito della Conferenza distrettuale Marche sulla persona e la famiglia), ed i colleghi tutti, dai tanti luoghi del Paese, che hanno colto questa opportunità.

[GIANCARLO SAVI]

Prego allora il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dorico, Avv. Gianni Marasca, di prendere la parola.

segue: il Presidente dell’Unione Regionale delle Curie marchigiane, Avv. Arturo Pardi.

segue: il Presidente della Corte di appello di Ancona, Dott. Guido Federico.

segue: il rappresentante distrettuale in seno al Consiglio Nazionale Forense, Consigliere Avv. Francesca Palma.

  1. Cfr. i risultati dell’evento formativo dedicato al tema: Benessere psicologicio dell’avvocato, incertezza del diritto, riforme, sostenibilità del ruolo e tutela dei diritti, Roma, 29 settembre 2025. ↑
  2. Cfr., tra i tanti possibili richiami e per tutti, da un lato, Cass., sez. un., 20 giugno 2025 n. 17603, in banca dati One Legale WKI; e, dall’altro lato, R. IONTA – F. CAROLEO, La trattazione scritta (art. 127-ter c.p.c.), in Giustizia Insieme, 5 dicembre 2022. ↑
  3. Cfr., Corte Cost. 13 ottobre 2025 n. 146, in banca dati giurisprudenza www.avvocaturaefamiglia.com, 2025. ↑
  4. Cfr., G. SAVI, L’istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, in Dir. fam. pers., Milano, 2022, pag. 1215. ↑
  5. Cfr. gli artt. 9, 14, 15, 18, 19, 24, 27, 35, 38, 46, 48, 50, 52, 56, 62-bis, 65, 66 e 68 del vigente Codice Deontologico Forense, in www.consiglionazionaleforense.it. ↑

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Conclusioni Congressuali

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Nel fare il bilancio di questa nostra due giorni e sulle principali sollecitazioni che sono emerse, o meglio di quelle che hanno visto una sostanziale condivisione, premetto l’espressione di gratitudine di tutta l’Associazione per l’effettiva partecipazione e per l’emersione di tanti contributi - autentici e appassionati - a quanti hanno partecipato e apportato tasselli all’utile analisi percorsa ed alle indicazioni prospettiche; ognuno, anche con senso di responsabilità sociale condivisa; avvocatura, magistratura e accademia hanno contribuito - e mi pare che i risultati siano significativi -, facendo anche emergere coincidenti preoccupazioni ed istanze di urgenti evoluzione normative, che oggi paiono mature e ancor più necessarie, ovvero, facendo emergere soluzioni ermeneutiche maggiormente funzionali e rette.

Prima sessione

  • - intanto, è emersa la necessità che venga attuata ed integrata l’attuazione della c.d. Riforma Cartabia, quanto alla struttura giudicante complessivamente intesa, in ottica specialistica, in sostanza anche ritornando sull’originario disegno della sezione specializzata presso ogni tribunale ordinario, abbandonando l’astruso e irrealizzabile disegno della Riforma che aveva disegnato quel singolare tribunale unico con vertice distrettuale e sezioni circondariali; specializzazione e sensibilità al settore che ovviamente deve rivestire anche l’avvocato secondo un sapere interdisciplinare tipico di questo nostro settore di elezione; come è emersa la necessità di recuperare assolutamente l’effettivo contraddittorio, cioè quello in presenza, con revisione del vigente art. 127-ter c.p.c.;
  • - in secondo luogo, la vivissima preoccupazione sul piano della ragionevole prevedibilità dell’esito delle controversie, quale condizione generale da recuperare ad ogni costo; e, sempre sul piano processuale, l’esigenza di superare non soltanto l’asprezza dei termini difensivi che precedono la celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti particolarmente problematica proprio nel c.d. rito unitario, siccome di sostanziale impedimento al compiuto - aggiungerei anche sereno - esercizio della difesa della parte che agisce in giudizio, individuando nel sistema di calcolo dei termini decadenziali a ritroso l’evidente causa disfunzionale maggiore;
  • - sull’istituto della filiazione unanime conclusione è stata quella secondo cui è maturo il tempo per una revisione codicistica sistematica che armonizzi le azioni di status filiationis e i diritti sottostanti o connessi, in sintonia con i modelli di genitorialità (compresa ovviamente quella adottiva) oggi presenti nel nostro contesto giuridico complessivamente inteso, come integrato anche per effetto dei ripetuti interventi della Corte delle leggi;
  • - sull’affidamento del figlio minore, che ovviamente presenta profili problematici che non si sovrappongono alla costituzione o contestazione del rapporto di filiazione, è emersa unanime l’opinione secondo cui il miglior interesse filiale a vedersi assicurata la bigenitorialità presuppone che vengano acclarati i fatti piuttosto che rimesse alle “valutazioni” ed “apprezzamenti” dei vari soggetti che oggi affollano l’aula del giudice delle persone e delle relazioni familiari in crisi, con ricorso al più ampio spettro dei mezzi probatori tipici ed atipici; esigenza ancor più marcata nelle ipotesi di allontanamento dei figli dal proprio nucleo familiare, che non sempre risponde al suo presupposto come sancito ripetutamente dalla Cassazione, costituito dalla natura eccezionale di extrema ratio non altrimenti superabile; altro punto, ritenuto non più dilazionabile è quello dell’attuazione delle modalità sancite per l’assunzione dell’atto processuale dell’ascolto personale del minore, oggi sostanzialmente svolto con violazioni sistematiche e con l’insuperabile ostacolo all’effettiva partecipazione delle parti, secondo prassi generalizzata tesa ad escluderne sempre e comunque la presenza; è emersa inoltre la condivisione del recente decalogo dettato dalla Cassazione in merito al più severo ostacolo pratico all’esercizio della tendenziale pariteticità genitoriale, costituito dall’ipotesi - invero diffusa - del trasferimento del genitore c.d. collocatario prevalente a distanza geografica ostativa.

Seconda sessione

Unanime la sollecitazione emersa in prospettiva di una definitiva e stabile sistemazione ermeneutica dei criteri che incidono sul riconoscimento e la determinazione in concreto dell’assegno divorzile, attese le residue confusioni che tutt’oggi stentano a dissolversi, emergendo indirizzi giurisprudenziali disomogenei ed insicuri, con particolare riferimento al criterio c.d. risarcitorio, come al c.d. criterio perequativo-compensativo introdotto dalla Sezioni Unite del 2018; anche l’instaurazione di una nuova convivenza dell’avente diritto è tutt’oggi questione critica attesa la discriminazione rispetto alla celebrazione di nuove nozze.

E’ risultata poi coralmente condivisa la questione incentrata sul c.d. assegno “riabilitativo”, percepito per un certo tempo successivamente alla sentenza di status, reputato anche un fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla revisione del giudicato divorzile con cui era stato riconosciuto l’assegno, con peculiare ponderazione proporzionalmente condotta rispetto alla durata del vincolo coniugale, e considerando unicamente il tempo dell’effettiva convivenza dei coniugi nel quotidiano.

E’ emersa in sostanza ancora una volta l’urgenza di una riscrittura dell’art. 5, comma 6°, l. div., in linea con l’odierno contesto sociale, radicalmente mutato, che finalmente sancisca una durata massima dell’obbligazione periodica stessa.

Sul piano del diritto alla quota del t.f.r. e al trattamento previdenziale di reversibilità, riflessioni approfondite sono emerse in relazione all’origine funzionale di queste misure, oggi in sostanza residualmente rinvenibili nell’effettivo contesto sociale, come peraltro recenti novità giurisprudenziali segnalano implicitamente nel momento in cui delimitano cosa debba intendersi per t.f.r. oggetto del diritto alla ripartizione pro-quota, quali rapporti corrono con la destinazione a previdenza complementare da parte dell’avente diritto al trattamento, ed altre occasioni vasistiche similari che inducono ad individuare una prospettiva in linea di limitazione di questa esacerbata indissolubilità economica del vincolo coniugale seppur sciolto; unanime è risultata la riflessione secondo cui la funzione di queste misure non consiste in una sorta di prosecuzione dell’assegno post-coniugale.

Terza sessione

Anche in ordine alle molte questioni pratiche dell’incidere processuale o, se si vuole, alla miglior “strategia” della parte che agisce in giudizio, consequenziali alla proposizione in cumulo della domanda separativa con la domanda divorzile, sono emerse tutte le insidie che il sistema nasconde, soprattutto sul piano dell’utile esercizio delle facoltà difensive delle parti.

Su queste dinamiche processuali, inevitabilmente variabili da caso a caso ed esposte all’alea dei fatti eventualmente sopravvenuti, l’Associazione reputa utile la diffusione di eventi formativi che abbiano ad oggetto la “simulazione” delle tante possibili evenienze, stimolando in tal guisa la prudente prevenzione di negative ricadute con particolare riguardo al “rito congiunto”.

Anche rispetto alla tutela di natura “cautelare” - latamente intesa -, in tutte le evenienze in cui l’effettivo esercizio, come l’assicurazione di una attuazione effettiva in concreto de futuro, dei diritti sottesi, sono risultati condivisi due profili particolarmente critici:

  1. a) da un lato, oltre alla nota irreclamabilità autonoma e immediata dei provvedimenti “indifferibili” (secondo un sistema di dubbia tenuta stante il fatto che in troppe sedi giudiziarie la prima udienza di comparizione risulta fissata a tempi che violano clamorosamente le indicazioni legislative seppur a valenza ordinatoria), è stata ripercorsa l’analisi dell’indirizzo ermeneutico restrittivo che porta a limitare, sotto vari profili, l’ammissibilità del reclamo immediato dei provvedimenti provvisori e urgenti, vuoi sul piano del contenuto, vuoi sul piano dello spessore dell’errore lamentato, vuoi sul piano della legittimazione ad impugnare, stigmatizzandone l’erroneità ed auspicandone il superamento secondo mens legis;
  2. b) da altro lato, è stata evidenziata l’emersione di una casistica in cui la misura cautelare invocata è costituita dai tradizionali provvedimenti cautelari tipici (artt. 670 - 700 c.p.c.), i quali però sono esposti ad incertezze generali stanti le difficoltà proprio sul piano della possibile formulazione e nell’ammissibilità della domanda, per la vigenza dell’art. 473-bis.36 c.p.c., con tutti i suoi limiti testuali, mentre anche il rito è privo di una disciplina predeterminata nei fatti rimessa in sostanza alla discrezionalità o al semplice buon senso funzionale del giudice adito (art. 473-bis.15 c.p.c.? o art. 473-bis.29?); peraltro, senza la possibilità di poter invocare garanzie generali almeno simili alle previsioni del c.d. rito cautelare uniforme.

Questioni che meritano anch’esse una pronta correzione legislativa.

Come si vede, tutti ennesimi segni della diffusa incongruenza sul piano dell’avvedutezza pratica del legislatore della Riforma c.d. Cartabia.

Approvato questo documento non mi resta che ringraziare ognuno, dichiarare chiusi i nostri lavori congressuali e darvi appuntamento al prossimo Congresso Nazionale 2027, a Ravenna! [GIANCARLO SAVI]

Congresso Nazionale Ancona – Portonovo, 2 e 3 ottobre 2026

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