ADOZIONE DI MAGGIORENNE

Irragionevole nella sua assolutezza il divario minimo di età, di 18 anni (art. 291, comma 1°, c.c.), tra adottante e adottato: il giudice potrà pertanto derogarvi nei casi in cui lo scostamento risulti esiguo e sempre che sussistano motivi meritevoli.

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