AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Ordinanza Cass., sez. I, 22 settembre 2025 n. 25890

Non è ammissibile la nomina dell’AdS alla persona capace di autodeterminarsi al di fuori delle condizioni legittimanti e per finalità estranee all’istituto, tanto più se vi si oppone: la condotta processuale della potenziale beneficiaria nonostante faccia emergere peculiari espressioni caratteriali della persona, non è elemento indiziario sufficiente all’apertura della procedura.
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