ASSEGNAZIONE IN USO DELLA CASA FAMILIARE

Il genitore non convivente con la prole non può domandare - in revisione delle condizioni divorzili - l’assegnazione in uso per sé stesso di una porzione dell’ampio immobile abitativo destinato originariamente a casa familiare, in comproprietà tra i coniugi/genitori, nonostante il significativo mutamento delle esigenze e delle circostanze: al di là dell’evidente errore di chi ha domandato l’assegnazione in uso piuttosto che la riduzione ad una minor porzione dell’abitazione già assegnata, l’istituto merita nuova attenzione da parte del Legislatore?

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