ASSEGNO DIVORZILE

Estremi della sentenza

Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 4 giugno 2026 n. 17796

Nell’accertamento dell’effettiva capacità economico-patrimoniale della parte richiedente, possono assumere rilevanza i movimenti e le disposizioni assunte dalla stessa parte, sulla base di delega generale ad operare, sui conti correnti ed il dossier titoli intestati al figlio convivente, anche attraverso prova per presunzioni (età e inizio dell’attività lavorativa del figlio intestatario, entità finanziaria accumulata e disponibile, etc.) e la valutaizone del comportamento processuale, giudizio di fatto riservato al giudice del merito, salvo il radicale vizio motivo oggi sollevabile.

Icona PDF

La massima ed il testo integrale sono riservati ai soli Associati. Per visualizzarlo esegui il Login oppure Registrati.

Condividi l’articolo

Associazione Avvocatura e Famiglia Via Belsiana 71, ROMA

avvocaturaefamiglia@gmail.com

Newsletter