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Estremi della sentenza
Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 4 giugno 2026 n. 17796
Nell’accertamento dell’effettiva capacità economico-patrimoniale della parte richiedente, possono assumere rilevanza i movimenti e le disposizioni assunte dalla stessa parte, sulla base di delega generale ad operare, sui conti correnti ed il dossier titoli intestati al figlio convivente, anche attraverso prova per presunzioni (età e inizio dell’attività lavorativa del figlio intestatario, entità finanziaria accumulata e disponibile, etc.) e la valutaizone del comportamento processuale, giudizio di fatto riservato al giudice del merito, salvo il radicale vizio motivo oggi sollevabile.
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