AVVOCATO

Corte di Cassazione, sez. un., ordinanza, 31 marzo 2026 n. 7918

La formazione da parte dell’Avvocato di atti giudiziari falsi al fine di trarne profitto presso il cliente, in difetto di una domanda od eccezione prospettata in sede di merito per l’applicazione della sanzione in concreto più favorevole al condannato, secondo l’odierno criterio del favor rei, comporta la sospensione per anni cinque dall’esercizio dell’attività professionale e non quella espulsiva della cancellazione dall’Albo di cui alla legge previgente.
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