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Estremi della sentenza
Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza, 9 aprile 2026 n. 8992
Confermati i limiti del sindacato in sede di legittimità relativamente agli accertamenti di fatto per la declaratoria di inefficacia degli atti di trasferimento immobiliare in adempimento di obbligazioni omologate in sede di separazione personale dei coniugi: la valutazione dell’eventus damni e del consilium fraudis è riservata al giudice del merito, secondo retta ripartizione dell’onere probatorio e giustificazione motiva. Fattispecie che si segnala anche per le pesanti condanne accessorie per lite temeraria.
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