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Estremi della sentenza
Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 13 ottobre 2025 n. 27341
Il passato ritorna e non senza perplessità: il giudicato esterno che aveva visto respinta l’azione tesa alla dichiarazione di paternità e maternità naturale, secondo il combinato disposto ex artt. 269 ss, e (l’anteriore) 274 c.c. - prima per inammissibilità dell’azione materna, poi per improponibilità d quella filiale siccome decaduta per decorso del termine massimo di proponibilità sancita dal Code civil francese -, preclude la riproposizione dell’azione nonostante la sopravvenuta incostituzionalità della norma. Innumerevoli le questioni coinvolte, come le distinzioni, anche sul piano della legge applicabile.
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