DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

Corte Costituzionale, sentenza n. 105, anno 2025

Non è irragionevole o spoporzionato l’aggravamento delle previsioni di cui all’art. 639 c.p.: con l’introduzione di queste integrazioni il Legislatore esprime la chiara volontà di irrigidire il trattamento punitivo di condotte fenomeniche in cui i beni attinti sono plurimi, riconoscendo che il deturpamento o l’imbrattamento non si configura più come una declinazione del delitto di danneggiamento meno grave, ma si pone come lesiva dell’interesse generale corrispondente alla naturale concezione del decoro estetico e del rispetto dei beni collettivi, che cosi assume una peculiare autonoma e distinta rilevanza penale.

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