FIGLIO MINORE (regime di affidamento)

Decreto Trib. Roma, 29 ottobre 2025

Il tribunale di Roma da impulso al c.d. affidamento alternato, collocando il figlio nella ex casa familiare ed imponendo ai genitori di alternarsi nella convivenza quotidiana, di settimana in settimana, con indirizzo applicato in via seriale, in sintonia con recenti proposte di riforma dell’istituto dell’affidamento: il provvedimento evidenzia le innumerevoli perplessità che conseguono a tale regolamentazione pretoria, caratterizzata da imponente intrusività statuale nella vita privata e familiare quanto al suo tratto esistenziale quotidiano, comunque denso di infinite questioni pratiche. Ardua l’ipotesi della reclamabilità immediata di un provvedimento di tal fatta stante il c.d. correttivo alla riforma Cartabia che in punto specifico ha aggiunto l’attuale secondo comma dell’art. 473-bis.15 c.p.c. e, contestualmente, riformulato l’art. 473-bis.24 c.p.c. Al tempo stesso, emerge una potenziale abnormità incarnando il provvedimento veri e propri provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., sino all’attività probatoria, ancor prima che le parti si costituiscano in giudizio e perciò anteriormente alla celebrazione della prima udienza di comparizione, fissata invece a distanza di diversi mesi, con efficacia decisoria di fatto potenzialmente pregiudizievole nello stesso arco temporale, con effetti irreversibili, anche per il figlio minore. Questo indirizzo pertanto evidenzia la problematica tenuta del quadro normativo nel momento in cui prospetta un potenziale stridente contrasto con i canoni di riferimento sul piano della tutela cautelare, ed in particolare con il connaturato diritto ad un riesame immediato della cautela adottata dal giudice in concreto, nel singolo caso.
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