FONDO PATRIMONIALE

Estremi della sentenza

Ordinanza Cass., sez. II, 29 gennaio 2026 n. 1950

L’atto di liberalità disposto sotto forma di costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, da parte del nipote in favore degli zii, già coniugati, è revocabile per sopravvenienza di figli. Ancora un esempio di rilevante “confusione” sugli istituti giuridici coinvolti da parte delle corti di merito, cui deve porre riparo la Suprema Corte.

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