FONDO PATRIMONIALE

Ordinanza Cass., sez. II, 29 gennaio 2026 n. 1950

L’atto di liberalità disposto sotto forma di costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, da parte del nipote in favore degli zii, già coniugati, è revocabile per sopravvenienza di figli. Ancora un esempio di rilevante “confusione” sugli istituti giuridici coinvolti da parte delle corti di merito, cui deve porre riparo la Suprema Corte.
Icona PDF

Contenuto riservato ai soli Associati. Per visualizzarlo esegui il Login oppure Registrati.

Altri Articoli

Categorie

Associazione Avvocatura e Famiglia Via Belsiana 71, ROMA

avvocaturaefamiglia@gmail.com

Newsletter