MANTENIMENTO DEL FIGLIO

Estremi della sentenza

Ordinanza Cass., sez. I, 20 aprile 2026 n. 10335

L’obbligazione genitoriale sancita con la sentenza di merito non può limitarsi a richiamare acriticamente i provvedimenti temporanei e urgenti, siccome l’assorbimento di queste statuizioni provvisorie esige una valutazione motivata riferita all’attualità.

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