MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Estremi della sentenza

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza, 15 aprile 2026 n. 9608

Costituisce diritto vivente consolidato l’indirizzo che per l’avveramento della condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale richiede la presenza personale delle parti in mediazione obbligatoria o demandata dal giudice: l’istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto, finalità che necessariamente esige un’interazione personale immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.

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