L’estinzione del credito per assegni divorzili inadempiuti, titolati da sentenza passata in giudicato, che l’onerato eccepisce per aver adempiuto a clausola pattizia assunta in sede di separazione personale per mero consenso, risultata radicalmente nulla, è una domanda ammissibile unicamente secondo le forme della revisione delle condizioni divorzili.
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