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Estremi della sentenza
Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza, 27 ottobre 2025 n. 28443
Il coniuge che esegue migliorie e riparazioni sulla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro, non ha diritto a rimborsi o indennità, versando nella condizione soggettiva di mero detentore qualificato e non di possesso o compossesso.
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