PROCEDIMENTO SU DOMANDA CONGIUNTA

Estremi della sentenza

Tribunale di Venezia, sez. II, sentenza, 23 luglio 2026 n. 545

Nuove incertezze applicative relativamente all’ammissibilità dell’eventuale revoca del consenso già cristallizzato nel ricorso, nell’attuale rito su domanda congiunta: il tribunale veneziano si mostra incline ad un ritorno al passato distinguendo tra la domanda di separazione personale dei coniugi e quella divorzile, nonostante l’unificazione del procedimento per tutte le ipotesi fondate sull’accordo delle parti.

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