PROCESSO CIVILE PER LE PERSONE, I MINORENNI E LE FAMIGLIE.

La domanda di concessione di provvedimenti indifferibili, ove il potenziale pregiudizio imminente e irreparabile non sia causato dalla convocazione delle parti e sussistono comunque ragioni di tempestiva tutela ex art. 473-bis.15 c.p.c. (seppur non integranti gli estremi per una statuizione inaudita altera parte), legittima la previa instaurazione del contraddittorio.

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