PROCESSO CIVILE PER LE PERSONE, I MINORENNI E LE FAMIGLIE

Ordinanza Cass., sez. I, 5 marzo 2026 n. 4979

I provvedimenti temporanei e urgenti sono sempre immediatamente reclamabili (e perciò eventualmente ricorribili all’esito del reclamo), in tutte le evenienze ammesse alla tutela “cautelare”, indifferentemente dall’esito del provvedimento, cioè, sia che accolgano l’istanza come se la respingano.
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