PROCESSO CIVILE

La morte dell’unico difensore costituito è fatto che produce automaticamente ed in ogni caso l’interruzione del processo, dal giorno stesso dell’evento, anche ove le altre parti e il giudice lo ignorino, con consequenziale nullità di qualunque atto processuale eventualmente posto in essere successivamente, ivi inclusa la sentenza. Il principio è stato confermato anche nella fattispecie in cui la parte rappresentata dal difensore deceduto abbia la facoltà di esercitare l’ufficio di difensore in proprio. Il caso peraltro segnala anche la frequenza con cui il fenomeno si può oggi più di ieri manifestare per effetto delle modalità di svolgimento telematico dei processi civili.

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