Contenuto riservato ai soli Associati. Per visualizzarlo esegui il Login oppure Registrati
Estremi della sentenza
Corte di Cassazione, sez. V pen., sentenza, 4 luglio 2025 n. 24708
L’esclusione della costituzione di parte civile siccome effettuata dalla parte offesa direttamente in udienza con atto in formato analogico non è soltanto statuizione “illegittima”, ma “abnorme”, pertanto, ricorribile per cassazione e meritevole di annullamento con rinvio degli atti al giudice. La giurisprudenza pone con questo pronunciamente giusto riparo alla straordinaria iniquità dei provvedimenti che sul territorio nazionale, a “macchia di leopardo”, escludevano ed escludono il deposito in udienza di atti e documenti “cartacei”, per effetto della nuova forma di deposito telematico dettata da un sistema claudicante, dichiarato apertamente disfunzionale, e rimeditando in via generale il primo indirizzo assunto sul punto, che riconosceva l’illegittimità del provvedimento di esclusione, ma non l’abnormità (si veda il precedente di Cass., sez. II pen., 16 maggio 2025 n. 18624, in questa stessa banca dati giurisprudenziale). La parola ora alle Sezioni Unite?
Condividi l’articolo
