PROCESSO PENALE MINORILE

La valutazione da parte del giudice minorile del contenuto del programma rieducativo e di reinserimento socio-familiare del minore, come dei suoi esiti, deve garantire ogni elemento conoscitivo dei termini indispensabili (personalistici, pedagogici, familiari e sociali) rispetto ai fini educativi cui costituzionalmente deve tendere il processo penale minorile: incostituzionale la composizione monocratica dell’organo chiamato a pronunciarsi (GIP minorile), che la Corte Costituzionale sostituisce con il GUP minorile, composto anche dai due esperti.

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