PROCESSO PENALE

Nessuna tutela per la persona offesa che voglia costituirsi parte civile direttamente in udienza in formato analogico e ne venga esclusa siccome non depositata telematicamente: il provvedimento è “illegittimo”, ma non “abnorme”, pertanto, non è ammissibile la tutela di legittimità. Il combinato disposto del “claudicante” processo penale telematico e della diffusa interpretazione contra legem dei giudici di merito, esempio moderno di straordinaria iniquità sostanziale, oltre che di ennesimo pretesto per l’espulsione dall’aula della “scomoda” parte offesa!

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