REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE, CONVIVENZA E DIRITTO AL TFR

La mera relazione affettiva non è sufficiente a legittimare la revoca dell’assegno divorzile per sopravvenuta convivenza more uxorio del beneficiario. L’accertamento del diritto alla quota del TFR o TFS domandata dal coniuge titolare di assegno divorzile non passato a nuove nozze, è condizionato dall’insorgenza del diritto in capo all’obbligato, mentre non osta la mancata liquidazione e la percezione, siccome sono condizioni di esigibilità.

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