SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI (casa familiare)

Deve tutelarsi già in sede di provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c., il diritto dei coniugi all’instaurazione di una effettiva separatezza di vita, mediante l’ordine di rilascio della casa familiare nei confronti del coniuge che non ha titolo sull’immobile.

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