SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI (e nuova convivenza)

L’instaurazione di una nuova convivenza di fatto stabile e continuativa del coniuge separato avente diritto all’assegno di mantenimento, estingue l’obbligazione dell’onerato; l’allegazione di tale fatto sopravvenuto ad efficacia estintiva è ammissibile nel giudizio di appello.

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