La mancata preventiva informazione e del preventivo assenso relativamente alle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita del figlio, non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che ha sostenuto tali oneri a ripeterne la quota gravante sull’altro, ove gli oneri rispondano all’interesse del minore e siano sostenibili.
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