Articolo 1) – Denominazione dell’Associazione.
E’ costituita, ai sensi degli ara. 36 e 14 seguenti del codice civile, l’Associazione Forense “Avvocatura e Famiglia”,
L’Associazione potrà richiedere in ogni momento il riconoscimento giuridico, nonché, richiedere al Consiglio Nazionale Forense, nel momento in cui verranno ad esistenza tutti i suoi presupposti normativi, il riconoscimento come Associazione Forense specialistica maggiormente rappresentativa, ai sensi dell’art. 35 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Articolo 2) – Sede dell’Associazione.
L’Associazione ha la propria sede nazionale, in Roma, alla Via Belsiana n° 71.
Il logo identificativo dell’Associazione è quello riportato in calce al presente Statuto.
Potranno essere istituite sedi locali, denominate Sezioni, presso ogni Città sede di Tribunale, in Italia, come altre sedi nell’ambito dello spazio di libera circolazione dell’Unione Europea.
Articolo 3) – Scopi istituzionali.
L’Associazione non ha finalità di lucro e tutta l’attività associativa è ispirata al principio di democraticità interna.
L’Associazione persegue finalità di studio, di approfondimento, di sviluppo, di ricerca formativa professionale, di sostegno e rappresentanza a favore degli avvocati esercenti la libera attività professionale nei settori del diritto della persona umana, nella cui posizione giuridica è da intendersi ricompresa la persona in età minore, del diritto delle relazioni familiari, delle successioni, e del diritto penale nello stesso settore di elezione della persona e della famiglia, nonché degli avvocati esercenti nelle sedi di soluzione alternativa delle controversi quali quella di mediazione, negoziazione, conciliazione, arbitrato, nessuna esclusa. Nell’ambito di tali tematiche si intendono ricomprese quelle presupposte in via generale e cioè, oltre al diritto privato, pubblico, comunitario ed internazionale, ed al diritto processuale civile di settore, quelle relative al diritto delle successioni, del diritto penale e processuale penale a tutela della persona e della famiglia, nonché quello della composizione alternativa delle controversie (c.d. ADR). Inoltre, lo scopo dell’Associazione è da intendersi intrinsecamente esteso ai temi della cultura della giurisdizione, della promozione e diffusione della specializzazione degli avvocati, ed in particolare della rappresentanza degli interessi generali degli iscritti, in ogni sede, sia istituzionale, che amministrativa e legislativa, nonché nella sede previdenziale.
Più in generale, le iniziative dell’Associazione che realizzeranno lo scopo istituzionale, saranno conformi al più ampio fine teso all’utilità ed alla responsabilità sociale della categoria professionale degli avvocati, al fine di proporre e sviluppare la promozione, la divulgazione, lo studio, la formazione e la ricerca, nel settore delle attività culturali inerenti alle tematiche sociali ed alla valorizzazione della posizione giuridica della persona umana e della sua realizzazione nelle formazioni sociali di natura familiare.
Per il perseguimento dello scopo associativo Avvocatura e Famiglia, potrà:
Articolo 4) – Patrimonio.
Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituto dal fondo di dotazione acquisito in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo coevo al presente Statuto, da parte dei dieci soci fondatori, pari a 2.000,00 (duemila virgola zero zero).
Detto patrimonio potrà essere incrementato e alimentato dalle quote annuali versate dagli iscritti, da beni di qualsiasi natura che potranno essere acquistati in seguito, ad economia di amministrazione ovvero per effetto di lasciti, oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni pubbliche o private a favore dell’Associazioni, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati.
Il patrimonio, le risorse, e le entrate dell’Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.
Il Presidente dell’Associazione, unitamente al Tesoriere, con il rispetto dei procedimenti deliberativi di cui infra (art. 15), provvederà all’investimento, alla gestione ed alla destinazione del patrimonio, del denaro o di altri proventi che appartengono all’Associazione o che pervengono alla stessa, nel modo che riterrà più opportuno ma con strumenti che garantiscano la conservazione del capitale acquisito per gli impieghi istituzionali.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Alla fine di ogni esercizio annuale, cioè al 31 dicembre di ogni anno, verrà predisposto dal Tesoriere dell’Associazione, di concerto con il Presidente ed il Segretario amministrativo, il rendiconto consuntivo dell’annualità conclusasi, dal quale dovranno, in particolare, risultare i beni, le quote di iscrizione ed i contributi tutti e i lasciti ricevuti.
Nel patrimonio rientrano i diritti di autore legittimamente acquisiti, il marchio e il logo dell’Associazione.
Articolo 5) – Soci.
Sono ammessi nella qualità di soci di Avvocatura e Famiglia unicamente gli avvocati regolarmente iscritti all’Albo professionale ed alla Cassa di Previdenza Forense, che si occupano dei settori del diritto della persona, delle relazioni familiari, delle successioni, e di tutti gli altri settori di elezioni di cui allo scopo associativo. Al socio non è impedita la partecipazione ad altre associazioni, anche forensi, sia generaliste che specialistiche.
L’aspirante socio deve proporre domanda per l’ammissione all’Associazione, mediante sottoscrizione di apposito modulo, contenente anche l’impegno a condividerne lealmente gli scopi istituzionali, a perseguirne gli obiettivi fissati, ed a partecipare alle attività promosse.
Costituisce diritto e dovere di ogni socio oltre al reciproco rispetto, quello di rapportarsi secondo il principio di democraticità cui è improntata tutta l’attività associativa, con assoluta garanzia per ognuno della libertà di pensiero e di espressione.
Costituisce inoltre diritto e dovere di ogni socio la condivisione delle attività associative e la cura dei rapporti e delle relazioni personali con gli altri soci e gli organi dell’Associazione, secondo spirito di collaborazione, di unità e di solidarietà, per la realizzazione dei comuni interessi professionali e culturali deliberati.
Ogni socio è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Forense, nonché ad ispirare ogni comportamento a rettitudine, probità e diligenza, nonché a serbare riservatezza quanto alle questioni ed alle attività della comunità associativa verso l’esterno.
L’avvocato che domanda l’iscrizione all’Associazione ha il dovere di dichiarare se sono state pronunciate a suo carico condanne penali definitive, nonché se è stato sanzionato disciplinarmente con sanzione definitiva superiore all’avvertimento.
L’ammissione a socio avviene per espressa comunicazione di accoglimento della domanda da parte della sede nazionale, ovvero presso una delle Sezioni territoriali riconosciute; si considera equipollente il silenzio – assenso, decorsi giorni dieci dalla data di ricezione della domanda.
Il socio è tenuto a versare una quota annuale di iscrizione, da riversarsi alla sede nazionale, pari ad 50,00= (cinquanta/00), importo che l’Assemblea nazionale dei soci può comunque variare di anno in anno, con diritto ad usufruire di ogni servizio od evento; la prima quota annuale che verrà versata per il corrente anno 2023 varrà anche per l’annualità 2024; le Sezioni territoriali possono deliberare ulteriore importo per le spese di gestione proprie.
Il socio ha diritto a partecipare gratuitamente, salva soltanto la copertura delle eventuali spese vive, a tutti gli eventi formativi o culturali in generale e ad usufruire di ogni pubblicazione, anche dematerializzata, che verrà edita dall’Associazione, delle banche dati e raccolte, biblioteche e simili, acquisite e comunque disponibili.
L’eventuale violazione dei doveri sopra descritti, posta in essere da parte del socio, potrà comportare il richiamo e, nei casi più gravi, l’esclusione dal sodalizio, secondo regolamento da adottarsi separatamente dall’Assemblea Nazionale, che tipizzerà le principali ipotesi e sarà ispirato ai seguenti principi essenziali:
Articolo 6) – Sezioni territoriali dell’Associazione.
Le Sezioni territoriali possono essere costituite come espressioni locali dell’Associazione, con riferimento ad ogni città sede di Circondario giudiziario di Tribunale, corrispondente alla competenza territoriale di questo organo secondo il vigente Ordinamento Giudiziario; ogni Sezione pertanto assumerà la seguente dizione identificativa: Avvocatura e Famiglia — Sezione di (città) e dovrà utilizzare il logo dell’Associazione come registrato in questo atto.
Le Sezioni territoriali dell’Associazione si costituiscono per il primo periodo dell’attività associativa, cioè sino al 31 dicembre 2023, con un numero minimo di cinque soci; a decorrere dal 1° gennaio 2024, il numero minimo dovrà corrispondere ad almeno dieci soci.
Ogni Sezione territoriale adempirà in via autonoma agli oneri amministrativi e fiscali per le quote raccolte per la parte destinata a se stessa, relativamente ai soci che vi fanno capo.
Ogni Sezione territoriale è pertanto soggetta al presente Statuto, ma può anche adottare un proprio regolamento interno integrativo da sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza; l’eventuale regolamento dovrà risultare conforme ai principi generali del presente Statuto, rispettando ugualmente il principio di democraticità interna, e quant’altro, principi da intendersi inderogabili.
Ogni Sezione territoriale sarà rappresentata da un Presidente, eletto dai suoi soci ogni quattro anni, esattamente in coincidenza con la scadenza degli organi nazionali e con pari scadenza, ma senza limitazioni di mandati.
Il Presidente della sezione territoriale è carica associativo incompatibile con l’assunzione dì similari cariche rappresentative apicali di altre Associazioni Forensi attive nei settori di elezione, secondo gli scopi sopra elencati.
Ogni Sezione territoriale potrà dotarsi anche di un vice Presidente, un segretario, un tesoriere, od altri componenti costituendo un Ufficio di presidenza locale.
Il Presidente della Sezione territoriale rappresenta la volontà dei soci in sede di Assemblea Nazionale dei soci, che curerà di raccogliere previamente su ogni argomento posto in deliberazione nell’ordine del giorno stabilito in sede nazionale, mediante assemblee dei soci facenti riferimento alla sede locale, almeno dieci giorni prima della data fissata nella convocazione dell’Assemblea nazionale.
La costituzione della Sezione territoriale avviene mediante redazione di un verbale con la sottoscrizione dei soci fondatori, da trasmettersi alla sede nazionale per l’ammissione.
Successivamente all’entrata in funzione della Sezione territoriale, il suo Presidente curerà l’aggiornamento degli elenchi dei soci, con tutti i dati necessari, almeno all’inizio di ogni esercizio annuale, trasmettendolo alla sede nazionale in uno alle quote annuali di iscrizione di pertinenza nazionale.
Ogni Sezione territoriale dovrà comunque redarre un rendiconto di ogni proprio esercizio annuale, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno, convocando la propria Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il mese di febbraio successivo.
Ogni Sezione territoriale dovrà comunque promuovere almeno un evento formativo professionale annuale, nei settori di elezione di cui allo scopo sociale, richiedendo all’occorrenza l’ausilio della sede nazionale relativamente alla esigenza di eventuale copertura del corpo docente appropriato rispetto al tema prescelto.
Articolo 7) – Organi dell’Associazione.
Gli Organi dell’Associazione sono i seguenti:
L’Associazione potrà inoltre costituire un Comitato Scientifico.
Articolo 8) — Requisiti soggettivi dei componenti gli organi dell’Associazione e incompatibilità.
I componenti degli organi rappresentativi, salve le specifiche qualità richieste come negli articoli che seguono, devono essere scelti tra i cittadini italiani di piena capacità, di specchiata integrità morale e civile, requisiti di onorabilità che debbono persistere nel tempo di durata delle cariche.
Non possono ricoprire cariche negli organi dell’Associazione:
– coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
– coloro che siano stati condannati in sede penale anche per reati contravvenzionali, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
– coloro che risultino condannati in sede disciplinare, con provvedimento divenuto irrevocabile, alla sanzione della censura e della sospensione temporale dall’esercizio della professione forense.
Tutti i componenti dell’Ufficio di presidenza nazionale, il Tesoriere ed il Segretario amministrativo sono da intendersi carica associativa incompatibile con l’assunzione di cariche nazionali presso altra Associazione Forense attiva nei settori di elezione, secondo gli scopi sopra elencati,
Fatta eccezione per il Presidente, gli altri componenti dell’Ufficio di presidenza nazionale possono assumere anche la presidenza della sezione locale.
Articolo 9) – Assemblea nazionale dei soci.
L’Assemblea Nazionale di Avvocatura e Famiglia è costituita dai Presidenti di tutte le Sezioni territoriali e dai nove componenti dell’Ufficio di presidenza nazionale.
Articolo 10) — Presidente dell’Associazione e Ufficio di presidenza.
Il Presidente dell’Associazione, eccettuato quello nominato nell’atto costitutivo coevo al presente Statuto dai fondatori di Avvocatura e Famiglia sino a tutto il 31 dicembre 2027, viene nominato dall’Assemblea Nazionale dell’Associazione, da convocarsi all’inizio dell’esercizio immediatamente successivo alla scadenza, entro il 31 marzo, e per la prima volta quindi entro il 31 marzo 2028.
Allo stesso modo verranno nominati i tre vice-Presidenti e gli altri tre componenti l’Ufficio di presidenza.
Le candidature dovranno proporsi sino a tre giorni liberi anteriori alla data fissata per la riunione dell’Assemblea Nazionale, mediante comunicazione da rimettersi a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Associazione, e potranno essere illustrate e dibattute unicamente durante l’Assemblea prima delle operazioni di voto.
La carica di Presidente dell’Associazione e degli altri componenti l’Ufficio di presidenza dura quattro anni e può essere rinnovata una sola volta, in sintonia con le disposizioni degli organi istituzionali dell’Avvocatura Italiana. Ad ogni modo, il primo Ufficio dí presidenza nominato in sede di costituzione dell’Associazione, verrà sottoposto a verifica e conferma nel corso di apposita Assemblea Nazionale da tenersi nel corso dell’anno 2024.
Costituisce requisito necessario per la candidatura e l’elezione alla carica di Presidente dell’Associazione e degli altri componenti dell’Ufficio di presidenza, la qualità di avvocato esercente la libera professione forense con regolare iscrizione all’Albo circondariale di appartenenza; inoltre, i candidati dovranno risultare regolarmente iscritti alla Cassa Nazionale Forense, ed esercitare in via esclusiva la detta professione di avvocato.
Il Presidente dell’Associazione ha la funzione di rappresentanza esterna, presiede l’Ufficio di presidenza, l’Assemblea Nazionale dei soci iscritti ed il Comitato Scientifico.
Il Presidente dell’Associazione partecipa alle assemblee nazionali degli iscritti, come anche gli altri componenti l’Ufficio di presidenza, con diritto di voto, esprimendo pareri, indicazioni e suggerimenti motivati da sottoporre alla discussione dell’Assemblea nazionale.
In rappresentanza dell’Associazione, il Presidente sottoscrive e pone in essere tutti
gli atti di ordinaria amministrazione e su conforme preventiva deliberazione dell’Assemblea nazionale dei soci iscritti, anche quelli di straordinaria amministrazione.
Articolo 11) – Segretario amministrativo.
Il Segretario amministrativo dell’Associazione è tenuto alla redazione e alla conservazione in raccolta cronologica dei verbali delle assemblee nazionali dei soci, nonché delle adunanze dell’Ufficio di presidenza, nonché a collaborare con il Presidente e gli altri componenti dell’Ufficio di presidenza, agli atti di convocazione e più in generale di comunicazione con i soci iscritti e con ogni Ente od Istituzione; inoltre, è tenuto a collaborare con il Tesoriere alla tenuta della documentazione amministrativa che abbia una attinenza contabile, anche ai fini della redazione del rendiconto annuale.
La carica di Segretario amministrativo segue identicamente la stessa procedura di nomina ed elezione di cui all’articolo 10 che precede.
Articolo 12) – Tesoriere.
Il Tesoriere dell’Associazione esegue i pagamenti e gli incassi, cura la tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione anche di professionista esterno per l’assolvimento degli obblighi di legge, formula il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite, suddividendo il bilancio secondo capitoli di spesa e di entrata.
La carica di Tesoriere segue identicamente la stessa procedura di nomina ed elezione di cui all’articolo 10 che precede.
Nella sola ipotesi in cui i mezzi finanziari disponibili all’Associazione nel corso dell’esercizio annuale superino l’importo economico di almeno €. 250.000,00= (diconsi Euro duecentocinquantamila/00), verrà nominato dal Tesoriere, di concerto con l’Ufficio di presidenza, un revisore contabile legalmente esercente.
Articolo 13) – Esercizio finanziario,’ bilancio consuntivo e bilancio preventivo.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale il Tesoriere dovrà far pervenire al Presidente dell’Associazione la bozza di bilancio-rendiconto, eventualmente munita dell’attestazione del revisore contabile (ove necessario ai sensi dell’art. 12), con ogni eventuale nota integrativa e la succinta relazione descrittiva della gestione (che contiene l’illustrazione dell’attività svolta nell’anno precedente, i fatti salienti verificatesi e le prospettive future).
Entro lo stesso termine di trenta giorni, viene presentato sempre a cura del Tesoriere la proposta ed il prospetto di bilancio preventivo per l’anno in corso.
Tali documenti, allegati all’avviso di convocazione dell’Assemblea nazionale dei soci validamente iscritti, vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea stessa, da tenersi entro e non oltre il giorno 25 marzo dell’anno successivo rispetto all’esercizio conclusosi il 31 dicembre anteriore.
La convocazione dell’Assemblea Nazionale dovrà pervenire ai Presidenti delle Sezioni territoriali dell’Associazione almeno 20 giorni prima, con allegati i documenti di cui sopra in copia.
Articolo 14) – Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico svolge il ruolo di supporto all’opera dell’Ufficio di presidenza.
I componenti del Comitato Scientifico partecipano a titolo consultivo alle programmazioni di indirizzo e di sviluppo dell’Associazione ed alle iniziative rientranti negli scopi istituzionali.
Il parere del Comitato Scientifico viene elaborato in apposite adunanze con l’Ufficio di presidenza, convocate dal Presidente dell’Associazione, da tenersi periodicamente e comunque almeno una volta l’anno.
Sono chiamati a comporre il Comitato Scientifico, personalità di spicco da scegliersi tra avvocati (con preferenza dei soci), professori universitari in materie giuridiche con la qualifica almeno di ricercatore confermato, magistrati anche in quiescenza, notai, tutori e curatori, psicologi, psichiatri,
criminologi, assistenti sociali, ufficiali di Stato civile, funzionari pubblici che esplichino funzioni comunque connesse ai settori di elezione rientranti nello scopo associativo, quali gli addetti ai servizi sociali ed ai consultori familiari, coordinatori familiari e genitoriali, mediatori, negoziatori, commercialisti, ed ogni altra categoria o loro Ordini, Organismi od Associazioni attinenti o collaterali alle stesse materie di elezione tematica, che hanno dato lustro alle materie, i settori ed i sottosettori di elezione, rientranti tra quelli dell’attività Associativa, senza limitazioni numeriche.
La nomina viene effettuata dall’Ufficio di presidenza dell’Associazione e l’elenco dei componenti aggiornato all’inizio di ogni anno, previa acquisizione della disponibilità.
Il compenso dei componenti il Comitato Scientifico viene deliberato uniformemente dallo stesso Ufficio di presidenza all’inizio di ogni anno.
Articolo 15) – Procedimento deliberativo degli organi dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea nazionale vengono prese con il voto che rappresenta la maggioranza dei presenti; l’assemblea si intende validamente costituita con la presenza dei suoi componenti, come regolato nell’art. 21 c.c.
Le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza dell’Associazione vengono prese con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi sette componenti.
Le eventuali deliberazioni prese nelle adunanze dell’Ufficio di presidenza con il Comitato Scientifico vengono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di cessazione della carica, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, di uno dei componenti dell’Ufficio di presidenza, verrà convocata entro giorni trenta dalla cessazione del componente l’Assemblea Nazionale in via straordinaria per l’elezione in sostituzione.
L’Assemblea Nazionale adotterà un regolamento elettorale, ai fini del rinnovo di ogni carica associativa, ispirato alla garanzia per ogni socio che ne ricopra i requisiti, di potersi candidare, garantendo la parità tra i candidati, anche quanto all’illustrazione della loro candidatura, con la garanzia della previa formazione di una commissione elettorale indipendente, e delle migliori cautele quanto alle schede elettorali, al regolamento ordinato delle operazioni di voto ed alla pubblicità dello spoglio e del conteggio dei risultati.
Si specifica che la nomina o la sostituzione del Segretario amministrativo, del Tesoriere ed eventualmente del Revisore dei conti (ove necessario ai sensi dell’art. 12), appartiene alla competenza dell’Ufficio di presidenza.
La nomina di eventuali procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti, e la deliberazione in merito allo scioglimento dell’Associazione con devoluzione del patrimonio residuo, appartiene alla competenza dell’Assemblea Nazionale.
In via indicativa generale l’Ufficio di presidenza si riunirà almeno ogni sessanta giorni.
La convocazione di ogni organo dell’Associazione è effettuata con lettera in plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 20 giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo l’Assemblea in. cui deve approvarsi il rendiconto annuale, come al superiore art. 13, ultimo comma.
La convocazione deve indicare il luogo e l’ora della riunione nonché contenere l’ordine del giorno e gli argomenti da trattare.
Per le sole adunanze dell’Assemblea Nazionale, è ammessa eccezionalmente, soltanto in ipotesi impeditive disposte per esigenze di ordine pubblico, di pubblica incolumità o sanitarie, la possibilità che le adunanze si tengano per video-conferenza interattiva, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed interloquire attivamente in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questa evenienza e rispettati i detti requisiti, l’organo dell’Associazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente di Avvocatura e Famiglia, luogo ove deve trovarsi anche il Segretario amministrativo onde consentire la contestuale e
materiale stesura e la sottoscrizione del verbale dell’adunanza.
Le riunioni dell’Ufficio di presidenza, da svolgersi preferibilmente in presenza e comunque con libertà in video conferenza interattiva, sono comunque valide, anche in difetto di rituale convocazione, ove siano presenti tutti i nove membri componenti.
Tutte le deliberazioni devono essere verbalizzate contestualmente e l’atto sottoscritto nelle forme ammesse dalla legge, almeno dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario amministrativo, e conservate a cura di quest’ultimo nella sede di Avvocatura e Famiglia.
I componenti dell’Ufficio di presidenza, il segretario amministrativo, il Tesoriere, hanno diritto all’integrale rimborso di tutte le spese eventualmente sostenute in ragione della loro funzione, mentre l’eventuale gettone di presenza per l’attività svolta, che comunque dovrà essere previamente deliberato dall’Assemblea Nazionale in proporzione all’attività in concreto svolta da ognuno, delle risorse disponibili ed ogni altro parametro d’equità, anche in via forfettaria, in occasione dell’adunanza annuale per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. In ogni caso, l’Ufficio di presidenza fisserà l’eventuale compenso per le attività di docenza o di corrispettivo a titolo di diritti di autore eventualmente ceduti all’Associazione.
Articolo 16) – Ammissione di soci onorari e soci uditori.
L’Associazione con deliberazione dell’Ufficio di presidenza nazionale, può ammettere soci a titolo onorario, quali a titolo esemplificativo gli ex Presidenti dell’Associazione, ex componenti dell’Ufficio di presidenza nazionale, o le personalità che hanno composto il Comitato Scientifico ovvero che hanno titolo a comporlo.
L’Associazione con deliberazione della Sezione territoriale può ammettere quali soci uditori i praticanti avvocati, i praticanti con tirocinio, ovvero altre professionalità contigue o collaterali ai settori di elezione, come individuate nell’art. 14 che precede. Entrambe le categorie di soci a titolo onorario ed a titolo di uditorato, non hanno diritto di voto, né in sede nazionale, né in sede territoriale.
Articolo 17) – Congresso annuale dell’Associazione.
L’Ufficio di presidenza nazionale, sentito il Comitato Scientifico, delibera la convocazione di un Congresso annuale o Forum di una o due giornate, da tenersi preferibilmente nel corso dei mesi di giugno o settembre di ogni anno, fissando i temi della discussione nei settori di elezione, con riguardo alle questioni di attualità emergenti come meritevoli di approfondimento di volta in volta, evento cui potranno partecipare gratuitamente tutti gli associati, salvo le spese vive.
A scopi divulgativi, al Congresso annuale dell’Associazione potranno essere invitate personalità di spicco nelle materie di elezione. Inoltre, sono ammessi a partecipare anche i soci onorari ed uditori, e potranno essere ammessi a partecipare anche terzi non associati rientranti nelle categorie enumerate nell’art. 14 del presente Statuto, nei limiti della capienza dei posti; l’Ufficio di presidenza fisserà comunque l’eventuale quota di iscrizione, in base alle sole spese vive di organizzazione.
Articolo 18) – Durata, scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Avvocatura e Famiglia è costituita senza limitazioni di durata. L’Associazione si scioglie, oltre che per deliberazione legalmente assunta, nell’evenienza che il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all’art. 27 c.c. Nel caso di scioglimento, il patrimonio di cui l’Associazione è dotata sarà devoluto, secondo quanto deliberato dall’Assemblea Nazionale, ad altra Associazione, Fondazione, Ente o ad altri Enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso si addivenisse, per qualsiasi motivo o causa, alla liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea Nazionale nominerà uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato alla formazione culturale e scientifica degli avvocati regolarmente iscritti all’Albo ed alla Cassa Forense, esercenti nel settore di riferimento ovvero all’assegnazione straordinaria di ulteriori borse di studio come previsto nell’art. 3, lettera h).
Articolo 19) – Clausola di chiusura.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
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