TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

La Corte costituzionale ha finalmente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che gli sia infine notificato il decreto di convalida. Un monito esemplare per tutte quelle procedure giurisdizionali superficiali e pasticciate che attingono diritti inviolabili della persona umana.

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